Regole Di Conservazione Dei Registri Tenuti In Digitale: Istruzioni Dell’agenzia Delle Entrate

5 Luglio 2021

L’Agenzia delle Entrate (AdE) chiarisce con la risposta all’interpello n. 236 del 9 aprile 2021 le modalità e le regole per la conservazione a norma dei documenti informatici fiscalmente rilevanti.

La risposta dell’AdE ribadisce la differenza del concetto di tenuta rispetto a quello di conservazione, chiarendo che la conservazione dei registri contabili tenuti elettronicamente è sempre obbligatoria. (comma 1, art 12-octies del DL 34/2019 – c.d. Decreto Crescita convertito senza modifiche sul punto specifico dalla legge 58/2019)

Se i documenti fiscalmente rilevanti consistono in registri tenuti in formato elettronico possono non essere stampati fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salvo esplicita richiesta in sede di accesso, ispezione o verifica, ed entro lo stesso periodo vanno posti in conservazione, nel rispetto delle norme relative alla conservazione digitale dei documenti (DMEF 17 giugno 2014 e CAD) se si intenda mantenerli in formato elettronico o stampati in caso contrario.

Per l’AdE la tenuta e la conservazione sono concetti adempimenti distinti anche se in continuità.

Per maggiori dettagli riportiamo qui il link per effettuare il download del documento.

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