Sono State Pubblicate le Regole Tecniche per l’emissione e la ricezione delle FE per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

Il DL n. 34 del 2019 (c.d. Decreto Crescita) aveva già previsto che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, fossero eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del MEF in conformità ad accordi con detto Stato. Erano fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il decreto del MEF (DM del 21 giugno 2021) ha dato attuazione alla disposizione citata, prevedendo che la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SDI) a far data dal 1° ottobre 2021.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto u.s. sono state emanate le Regole Tecniche necessarie per l’attuazione decreto del MEF, rinviando per quanto non disciplinato, alle c.d. Regole Tecniche sulla FE in Italia (Provvedimento AdE del 30 aprile 2018 e successive modificazioni).

Si evidenzia che fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per queste operazioni le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori italiani di utilizzare la FE per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Infine, attraverso l’adesione ai servizi di consultazione previsti dal Provvedimento AdE del 30 aprile 2018 e successive modificazioni (c.d. Regole Tecniche sulla FE in Italia), l’operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle FE emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l’informazione sull’esito dei controll

Codice Destinatario Fattura Elettronica verso San Marino

l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il 31 agosto scorso, il “codice destinatario” (sequenza alfanumerica di 7 caratteri “2R4GTO8”), che dovrà essere utilizzato come hub per la ricezione o lo smistamento delle FE relative ai rapporti di scambio con l’Italia.

Tale codice sarà attivo a partire dal 1 ottobre 2021 e dovrà essere comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.

BREVEMENTE IL PROCESSO

1.      Le FE scambiate tra gli operatori dei 2 stati sono trasmesse e ricevute tramite SDI secondo le regole tecniche definite dal provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche (c.d. regole tecniche sulla FE);

2.      Le FE relative a cessione di beni spediti e trasportati nella Repubblica di San Marino emesse dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, devono riportare il codice natura N3.3 (Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino)

3.      L’Ufficio tributario di San Marino (che è accreditato come nodo attestato al SDI) fa da centro di smistamento, trasmette le FE dei cedenti/prestatori di San Marino e riceve quelle degli operatori italiani;

4.      Le FE inviate da San Marino saranno controllate dalla Direzione provinciale dell’ADE di Pasaro Urbino;

5.      Le FE inviate verso San Marino sono trasmesse dallo SDI all’Ufficio tributario di San Marino che dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica (entro 4 mesi) l’esito del controllo al competente ufficio dell’ADE. In caso di esito negativo il cedente italiano dovrà procedere al pagamento dell’imposta (entro 30 gg) ed emettere nota di variazione in aumento;

La procedura può essere utilizzata anche per la prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali nei confronti di soggetti che abbiamo comunicato il numero di identificazione attribuito loro dalla Repubblica di San Marino. Il SDI trasmette la FE all’Ufficio tributario di San Marino che a sua volta la inoltra al committente.

Per maggiori dettagli riportiamo qui il link per effettuare il download del documento.

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