AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Individuate le cause che consentono alle pubbliche amministrazioni di rifiutare le Fatture Elettroniche
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 24 agosto 2020 n. 132, che individua le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie delle FE di rifiutare le stesse, nonché le modalità attraverso le quali comunicare il rifiuto al cedente o prestatore.
le principali novità
Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le FE al di fuori dei seguenti casi:
fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Il rifiuto dovrà essere comunicato secondo le modalità previste dall’allegato A al DM 55/2003 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche) per la gestione delle ricevute e delle notifiche e entro il termine indicato nelle relative specifiche tecniche.
SCARICA IL REGOLAMENTOENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO
Il Provvedimento entra in vigore il 6 novembre 2020
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